(CODICE CIVILE-art. 2371)
                             Art. 2371. 
 
                    (Presidenza dell'assemblea). 
 
  L'assemblea  e'  presieduta  dalla   persona   indicata   nell'atto
costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il
presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo. 
 
  L'assistenza del segretario non e'  necessaria  quando  il  verbale
dell'assemblea e' redatto da un notaio.