Art. 238. (Atto di nascita conforme al possesso di stato). Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita.