(CODICE CIVILE-art. 2388)
                             Art. 2388. 
 
           (Validita' delle deliberazioni del consiglio). 
 
  Per   la   validita'   delle   deliberazioni   del   consiglio   di
amministrazione e' necessaria la  presenza  della  maggioranza  degli
amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non  richiede  un
maggior numero di presenti. 
 
  Le deliberazioni del consiglio  di  amministrazione  sono  prese  a
maggioranza   assoluta,   salvo   diversa   disposizione    dell'atto
costitutivo. 
 
  Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.