(CODICE CIVILE-art. 2393 bis)
                           Art. 2393-bis. 
 
      (Azione sociale di responsabilita' esercitata dai soci). 
 
  L'azione sociale di responsabilita' puo'  essere  esercitata  anche
dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la
diversa misura prevista nello  statuto,  comunque  non  superiore  al
terzo. 
 
  Nelle societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
rischio, l'azione di cui al comma precedente puo'  essere  esercitata
dai soci che rappresentino ((un quarantesimo)) del capitale sociale o
la minore misura prevista nello statuto. 
 
  La societa' deve essere chiamata in giudizio e l'atto di  citazione
e' ad essa notificato anche in persona del  presidente  del  collegio
sindacale. 
 
  I soci che intendono promuovere l'azione  nominano,  a  maggioranza
del  capitale  posseduto,  uno  o  piu'  rappresentanti  comuni   per
l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. 
 
  In caso di accoglimento della domanda, la  societa'  rimborsa  agli
attori le spese del giudizio e  quelle  sopportate  nell'accertamento
dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei  soccombenti  o
che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. 
 
  I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
ogni corrispettivo per  la  rinuncia  o  transazione  deve  andare  a
vantaggio della societa'. 
 
  Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.