(CODICE CIVILE-art. 2407)
                             Art. 2407. 
 
                         (Responsabilita'). 
 
  I sindaci devono adempiere i  loro  doveri  con  la  diligenza  del
mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di  cui  hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio. 
 
  Essi sono responsabili solidalmente con gli  amministratori  per  i
fatti o le omissioni di  questi,  quando  il  danno  non  si  sarebbe
prodotto se essi avessero  vigilato  in  conformita'  degli  obblighi
della loro carica. 
 
  L'azione di responsabilita' contro  i  sindaci  e'  regolata  dalle
disposizioni degli articoli 2393 e 2394.