(CODICE CIVILE-art. 2410)
                             Art. 2410. 
 
               (Limiti all'emissione di obbligazioni). 
 
  La societa' puo' emettere obbligazioni al  portatore  o  nominative
per somma non eccedente il  capitale  versato  ed  esistente  secondo
l'ultimo bilancio approvato. 
 
  Tale somma puo' essere superata: 
    1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca  su  immobili
di proprieta' sociale, sino a due terzi del valore di questi; 
    2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al
capitale versato e' garantita da titoli nominativi emessi o garantiti
dallo  Stato,  aventi  scadenza  non   anteriore   a   quella   delle
obbligazioni,  ovvero  da  equivalente  credito   di   annualita'   o
sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli  devono
rimanere depositati e  le  annualita'  o  sovvenzioni  devono  essere
vincolate presso un istituto di credito, per la  parte  necessaria  a
garantire  il  pagamento  degli  interessi  e  l'ammortamento   delle
relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse. 
 
  Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano  l'economia
nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata,  con  provvedimento
dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza  le
garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti,
delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 
 
  Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali  relative   a
particolari categorie di societa'.