(CODICE CIVILE-art. 2421)
                             Art. 2421. 
 
                    (Libri sociali obbligatori). 
 
  Oltre i libri e le altre scritture contabili  prescritti  nell'art.
2214, la societa' deve tenere: 
    1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il  numero
delle azioni,  il  cognome  e  il  nome  dei  titolari  delle  azioni
nominative, i  trasferimenti  e  i  vincoli  ad  esse  relativi  e  i
versamenti eseguiti; 
    2)  il  libro  delle  obbligazioni,  il   quale   deve   indicare
l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome
e  il  nome  dei  titolari  delle   obbligazioni   nominative   e   i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 
    3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
in cui devono essere trascritti anche  i  verbali  redatti  per  atto
pubblico; 
    4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione; 
    5) il libro delle adunanze e  delle  deliberazioni  del  collegio
sindacale; 
    6) il libro delle adunanze e  delle  deliberazioni  del  comitato
esecutivo, se questo esiste; 
    7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle  assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. 
 
  I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti  a  cura  degli
amministratori, il libro indicato  nel  n.  5  a  cura  del  collegio
sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e
il libro indicato nel n. 7 a cura  del  rappresentante  comune  degli
obbligazionisti. 
 
  I libri suddetti, prima che  siano  messi  in  uso,  devono  essere
numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in  ogni  foglio  e
annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216.