(CODICE CIVILE-art. 2423)
                             Art. 2423. 
 
                      (Redazione del bilancio). 
 
  Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il
conto dei profitti e delle perdite. 
 
  Dal bilancio e dal  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  devono
risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della
societa' e gli utili conseguiti o le perdite sofferte. 
 
  Il  bilancio  deve  essere  corredato  da   una   relazione   degli
amministratori sull'andamento della gestione sociale.