Art. 2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della societa' e gli utili conseguiti o le perdite sofferte. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.