Art. 2424. (Contenuto del bilancio). Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo: nell'attivo: 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti; 2) gli immobili; 3) gli impianti e il macchinario; 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento; 6) i mobili; 7) le scorte di materie prime e le merci; 8) il danaro e i valori esistenti in cassa; 9) i titoli di credito a reddito fisso; 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357; 11) i crediti verso la clientela; 12) i crediti verso banche; 13) i crediti verso societa' collegate; 14) gli altri crediti; nel passivo: 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni; 2) la riserva legale; 3) le riserve statutarie e facoltative; 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 5) i fondi accantonati per indennita' di anzianita' o di quiescenza del personale dipendente; 6) i debiti con garanzia reale; 7) i debiti verso fornitori; 8) i debiti verso banche ed altri sovventori; 9) i debiti verso societa' collegate; 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte; 11) gli altri debiti della societa'; nell'attivo e nel passivo: 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti; 2) le altre partite di giro e i conti d'ordine. Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso. Sono vietati i compensi di partite.