(CODICE CIVILE-art. 243 bis)
                            Art. 243-bis. 
 
                  ((Disconoscimento di paternita')) 
 
  ((L'azione di disconoscimento di paternita'  del  figlio  nato  nel
matrimonio puo' essere esercitata  dal  marito,  dalla  madre  e  dal
figlio medesimo. 
 
  Chi esercita  l'azione  e'  ammesso  a  provare  che  non  sussiste
rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. 
 
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.))