(CODICE CIVILE-art. 2432)
                             Art. 2432. 
 
          (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). 
 
  Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione  e  i  documenti  giustificativi,  almeno
trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea  che  deve
discuterlo. 
 
  Il collegio sindacale deve  riferire  all'assemblea  sui  risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita', e  fare  le
osservazioni e  le  proposte  in  ordine  al  bilancio  ed  alla  sua
approvazione. 
 
  Il bilancio deve  restare  depositato  in  copia,  insieme  con  le
relazioni degli  amministratori  e  dei  sindaci,  nella  sede  della
societa' durante i  quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea,  e
finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione.