Art. 2441. (Diritto di opzione). Le azioni ordinarie di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, salvo che per deliberazione dell'assemblea debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni quindici dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di seconda convocazione.