Art. 2448. (Cause di scioglimento). La societa' per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. La societa' si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per oggetto un'attivita' commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.