(CODICE CIVILE-art. 2462)
                             Art. 2462. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella societa' in  accomandita  per  azioni  i  soci  accomandatari
rispondono  solidalmente  e  illimitatamente  per   le   obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della  quota
di capitale sottoscritta. 
 
  Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.