(CODICE CIVILE-art. 2468)
                             Art. 2468. 
 
      (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori). 
 
  In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori,  la
societa' si scioglie se nel termine di sei mesi non si e'  provveduto
alla loro sostituzione e i sostituti un hanno accettato la carica. 
 
  Per questo periodo il collegio sindacale nomina  un  amministratore
provvisorio   per   il   compimento   degli   atti    di    ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la  qualita'
di socio accomandatario.