(CODICE CIVILE-art. 2475)
                             Art. 2475. 
 
                  (Amministrazione della societa'). 
 
  ((La  gestione  dell'impresa   si   svolge   nel   rispetto   della
disposizione di  cui  all'articolo  2086,  secondo  comma,  e  spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali  compiono  le  operazioni
necessarie  per  l'attuazione  dell'oggetto  sociale.  Salvo  diversa
disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della  societa'
e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei  soci  presa
ai sensi dell'articolo 2479.)) 
 
  All'atto di nomina degli amministratori si applicano  il  quarto  e
quinto comma dell'articolo 2383. 
 
  Quando  l'amministrazione  e'  affidata  a  piu'  persone,   queste
costituiscono il consiglio  di  amministrazione.  L'atto  costitutivo
puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma  del
presente  articolo,  che  l'amministrazione  sia  ad  esse   affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente;  in  tali  casi  si  applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
 
  Qualora sia costituito  un  consiglio  di  amministrazione,  l'atto
costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano  adottate  mediante
consultazione  scritta  o  sulla  base  del  consenso  espresso   per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed
il consenso alla stessa. 
 
  La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di  fusione  o
scissione, nonche' le decisioni di  aumento  del  capitale  ai  sensi
dell'articolo 2481  sono  in  ogni  caso  di  competenza  dell'organo
amministrativo. 
 
  ((Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  287,  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita'
dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo  comma  e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n.  1,
2518 n. 1, dello stesso Codice ."