(CODICE CIVILE-art. 2478)
                             Art. 2478. 
 
                      (Prestazioni accessorie). 
 
  L'atto costitutivo puo' prevedere l'obbligo dei soci al  compimento
di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso  le  disposizioni
del primo e del terzo comma dell'art. 2345. 
 
  Le quote a cui e' connesso l'obbligo  delle  prestazioni  anzidette
sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.