Art. 2478. (Prestazioni accessorie). L'atto costitutivo puo' prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 2345. Le quote a cui e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori.