Art. 2498. (Trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica). La deliberazione di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice in societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di societa' adottato. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di societa' adottato. La societa' acquista personalita' giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.