(CODICE CIVILE-art. 2505)
                             Art. 2505. 
 
(Societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato). 
 
 
  Le societa' costituite all'estero, le quali  hanno  nel  territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto  principale
dell'impresa, sono soggette,  anche  per  i  requisiti  di  validita'
dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.