(CODICE CIVILE-art. 2508)
                             Art. 2508. 
 
     (Responsabilita' in caso d'inosservanza delle formalita'). 
 
  Fino all'adempimento delle formalita' sopra  indicate,  coloro  che
agiscono  in  nome  della  societa'  rispondono   illimitatamente   e
solidalmente per le obbligazioni sociali.