(CODICE CIVILE-art. 2508)
                             Art. 2508. 
 
((  (Societa'  estere  con  sede  secondaria  nel  territorio   dello
                              Stato).)) 
 
  ((Le societa' costituite  all'estero,  le  quali  stabiliscono  nel
territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con  rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede,  alle  disposizioni  della
legge italiana sulla pubblicita'  degli  atti  sociali.  Esse  devono
inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome,  il
nome,  la  data  e  il  luogo  di  nascita  delle  persone   che   le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione
dei relativi poteri. 
 
  Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede  secondaria  non
puo' essere opposto che  gli  atti  pubblicati  ai  sensi  dei  commi
precedenti sono difformi da quelli  pubblicati  nello  Stato  ove  e'
situata la sede principale. 
 
  Le societa'  costituite  all'estero  sono  altresi'  soggette,  per
quanto riguarda le sedi secondarie, alle  disposizioni  che  regolano
l'esercizio dell'impresa  o  che  la  subordinano  all'osservanza  di
particolari condizioni. 
 
  Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa'
costituite  all'estero  devono  essere   contenute   le   indicazioni
richieste  dall'articolo  2250;  devono  essere   altresi'   indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e'  iscritta  la
sede secondaria e il numero di iscrizione.))