Art. 2508.
(( (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato).))
((Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel
territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della
legge italiana sulla pubblicita' degli atti sociali. Esse devono
inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il
nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione
dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non
puo' essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi
precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e'
situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi' soggette, per
quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano
l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di
particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa'
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni
richieste dall'articolo 2250; devono essere altresi' indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale e' iscritta la
sede secondaria e il numero di iscrizione.))