Art. 2517. (Leggi speciali). Le societa' cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa' cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.