Art. 2520. (Variabilita' dei soci e del capitale). La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. Il capitale della societa', anche se questa e' a responsabilita' limitata, non e' determinato in un ammontare prestabilito. Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilita' illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilita' per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.