(CODICE CIVILE-art. 2524)
                             Art. 2524. 
 
           (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). 
 
  Il socio che non esegue in tutto o  in  parte  il  pagamento  delle
quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione  da  parte
degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527.