(CODICE CIVILE-art. 2528)
                             Art. 2528. 
 
                         (Morte del socio). 
 
  In caso di morte del socio, salvo che l'atto  costitutivo  disponga
la continuazione della societa' con gli eredi, questi  hanno  diritto
alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo  le
disposizioni dell'articolo seguente.