(CODICE CIVILE-art. 2534)
                             Art. 2534. 
 
                  (Rappresentanza nell'assemblea). 
 
  Il socio non puo' farsi rappresentare nelle assemblee se non da  un
altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun  socio
non puo' rappresentare piu' di cinque soci.