Art. 2535. (Amministratori e sindaci). Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati. L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397. La nomina di uno o piu' amministratori o sindaci puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci e' riservata all'assemblea dei soci.