(CODICE CIVILE-art. 2535)
                             Art. 2535. 
 
                     (Amministratori e sindaci). 
 
  Gli amministratori  devono  essere  soci  o  mandatari  di  persone
giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella  misura  e  nei
modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da  questo  ne  siano
esonerati. 
 
  L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu'  amministratori  o
sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie  dei
soci,  in  proporzione  dell'interesse  che  ciascuna  categoria   ha
nell'attivita' sociale. Non si applicano le disposizioni del  secondo
e del terzo comma dell'art. 2397. 
 
  La nomina di uno  o  piu'  amministratori  o  sindaci  puo'  essere
attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. 
 
  In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei
sindaci e' riservata all'assemblea dei soci.