(CODICE CIVILE-art. 2548)
                             Art. 2548. 
 
      (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). 
 
  L'atto costitutivo puo'  prevedere  la  costituzione  di  fondi  di
garanzia  per  il  pagamento  delle  indennita',  mediante   speciali
conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo  anche  a
questi ultimi la qualita' di socio. 
 
  L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei  soci  sovventori
piu' voti, ma  non  oltre  cinque,  in  relazione  all'ammontare  del
conferimento. 
 
  I voti attribuiti ai soci sovventori, come  tali,  devono  in  ogni
caso  essere  inferiori  al  numero  dei  voti  spettanti   ai   soci
assicurati. 
 
  I  soci  sovventori  possono  essere  nominati  amministratori.  La
maggioranza degli  amministratori  deve  essere  costituita  da  soci
assicurati.