(CODICE CIVILE-art. 255)
                              Art. 255. 
 
               (Riconoscimento di un figlio premorto). 
 
  Puo' anche aver luogo il riconoscimento  del  figlio  premorto,  in
favore dei suoi discendenti  legittimi  e  dei  suoi  figli  naturali
riconosciuti.