Art. 2556. (Imprese soggette a registrazione). Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione.