(CODICE CIVILE-art. 2563)
                             Art. 2563. 
 
                              (Ditta). 
 
  L'imprenditore ha diritto all'uso  esclusivo  della  ditta  da  lui
prescelta. 
 
  La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome  o
la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.