(CODICE CIVILE-art. 2584)
                             Art. 2584. 
 
                     (Diritto di esclusivita'). 
 
  Chi ha ottenuto un brevetto per  un'invenzione  industriale  ha  il
diritto esclusivo di attuare  l'invenzione  e  di  disporne  entro  i
limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 
 
  Il diritto si  estende  anche  al  commercio  del  prodotto  a  cui
l'invenzione si riferisce.