(CODICE CIVILE-art. 2602)
                             Art. 2602. 
 
                   (Nozione e norme applicabili). 
 
  ((Con il contratto  di  consorzio  piu'  imprenditori  istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per  lo  svolgimento  di
determinate fasi delle rispettive imprese. 
 
  Il contratto di cui al precedente comma  e'  regolato  dalle  norme
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali)).