(CODICE CIVILE-art. 2605)
                             Art. 2605. 
 
         (Controllo sull'attivita' dei singoli consorziati). 
 
  I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte
degli organi previsti dal contratto, al fine  di  accertare  l'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte.