Art. 2611. (Cause di scioglimento). Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo; 3) per volonta' unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge; 6) per le altre cause previste nel contratto.