(CODICE CIVILE-art. 2615)
                             Art. 2615. 
 
                  (Responsabilita' verso i terzi). 
 
  Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che
ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo consortile. Per le obbligazioni stesse  rispondono  inoltre
illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome del
consorzio. 
 
  Per le obbligazioni assunte dagli organi del  consorzio  per  conto
dei singoli consorziati rispondono  questi  ultimi  solidalmente  col
fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati
il debito dell'insolvente si  ripartisce  tra  tutti  in  proporzione
delle quote.