Art. 2626. (Omissione od esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi). Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila. La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione o del deposito e' posto dalla legge anche a di lui carico.