(CODICE CIVILE-art. 2626)
                             Art. 2626. 
 
(Omissione  od  esecuzione  tardiva   o   incompiuta   di   denunzie,
                      comunicazioni, depositi). 
 
  Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare,
nel termine stabilito, all'ufficio del  registro  delle  imprese  una
denunzia, una comunicazione o un deposito, a  cui  sono  dalla  legge
obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, sono
puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila. 
 
  La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della
denunzia, della comunicazione o del deposito  e'  posto  dalla  legge
anche a di lui carico.