(CODICE CIVILE-art. 2653)
                             Art. 2653. 
 
  (Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti). 
 
  Devono parimenti essere trascritti: 
  1) le domande dirette a rivendicare la proprieta' o  altri  diritti
reali  di  godimento  su  beni  immobili   e   le   domande   dirette
all'accertamento dei diritti stessi. 
  La  sentenza  pronunziata  contro  il  convenuto   indicato   nella
trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro  che  hanno
acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo  la
trascrizione della domanda; 
  2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. 
  La pronunzia di devoluzione  ha  effetto  anche  nei  confronti  di
coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un  atto
trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda; 
  3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di  beni
immobili. 
  Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni e' eseguita dopo
sessanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esercizio  del
riscatto, restano salvi  i  diritti  acquistati  dai  terzi  dopo  la
scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione; 
  4) le domande di separazione degli  immobili  dotali  e  quelle  di
scioglimento della comunione tra  coniugi  avente  per  oggetto  beni
immobili. 
  La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento  non  ha
effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione  della
domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti  relativi  a
beni dotali o a beni della comunione; 
  5) gli atti e le domande che interrompono il corso  dell'usucapione
di beni immobili. 
  L'interruzione  non  ha  effetto  riguardo  ai  terzi   che   hanno
acquistato diritti dal possessore in base  a  un  atto  trascritto  o
iscritto, se non dalla data  della  trascrizione  dell'atto  o  della
domanda.