(CODICE CIVILE-art. 2654)
                             Art. 2654. 
 
      (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione). 
 
  La trascrizione  degli  atti  e  delle  domande  indicati  dai  due
articoli  precedenti  dev'essere  anche  annotata  in  margine   alla
trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o
iscritto.((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896  del
codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei  loro
procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto
o autenticato l'atto, entro il termine di trenta  giorni  dalla  data
dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia  del
decreto. "