(CODICE CIVILE-art. 2665)
                             Art. 2665. 
 
                (Omissioni o inesattezze nelle note). 
 
  L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle  indicazioni  richieste
nelle note menzionate negli articoli  2659  e  2660  non  nuoce  alla
validita' della trascrizione, eccetto  che  induca  incertezza  sulle
persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce  l'atto
o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.