(CODICE CIVILE-art. 2668)
                             Art. 2668. 
 
                 (Cancellazione della trascrizione). 
 
  La cancellazione della trascrizione delle domande  enunciate  dagli
articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e'
debitamente consentita dalle parti  interessate  ovvero  e'  ordinata
giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 
 
  Deve  essere  giudizialmente  ordinata,  qualora  la  domanda   sia
rigettata o il processo sia estinto per rinunzia  o  per  inattivita'
delle parti. 
 
  Si deve cancellare l'indicazione della  condizione  o  del  termine
negli atti trascritti,  quando  l'avveramento  o  la  mancanza  della
condizione ovvero la scadenza del termine risulta da  sentenza  o  da
dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno  della  quale
la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione  risolutiva
e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.