(CODICE CIVILE-art. 2672)
                             Art. 2672. 
 
                          (Leggi speciali). 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che  richiedono  la
trascrizione di atti non contemplati dal presente  capo  e  le  altre
disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo
medesimo.