(CODICE CIVILE-art. 2673)
                             Art. 2673. 
 
                    (Obblighi del conservatore). 
 
  Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque
ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle  iscrizioni  e  delle
annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna. 
 
  Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi  registri  nelle  ore
fissate dai regolamenti; ma non e' consentito di prendere copia delle
trascrizioni, iscrizioni o annotazioni. 
 
  Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che  sono
depositati presso  di  lui  in  originale  o  i  cui  originali  sono
depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della
circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.