Art. 2673. (Obblighi del conservatore). Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna. Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non e' consentito di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.