(CODICE CIVILE-art. 2677)
                             Art. 2677. 
 
        (Orario per le domande di trascrizione e iscrizione). 
 
  Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione  o
di iscrizione fuorche' nelle ore determinate  dal  regolamento  nelle
quali l'ufficio e' aperto al pubblico.