Art. 2679. (Altri registri da tenersi dal conservatore). Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 4) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.