(CODICE CIVILE-art. 2679)
                             Art. 2679. 
 
            (Altri registri da tenersi dal conservatore). 
 
  Oltre al registro generale, il conservatore  deve  tenere  registri
particolari: 
    1) per le trascrizioni; 
    2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 
    3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 
    4) per le annotazioni. 
 
  Deve inoltre tenere  gli  altri  registri  che  sono  ordinati  dai
regolamenti.