(CODICE CIVILE-art. 2687)
                             Art. 2687. 
 
                  (Cessione dei beni ai creditori). 
 
  Deve essere trascritta,  per  gli  effetti  indicati  dall'articolo
2649, la cessione che il debitore fa  dei  suoi  beni  ai  creditori,
perche' questi  procedano  alla  liquidazione  dei  medesimi  e  alla
ripartizione del ricavato.