(CODICE CIVILE-art. 2688)
                             Art. 2688. 
 
                  (Continuita' delle trascrizioni). 
 
  Nei casi in  cui,  per  le  disposizioni  precedenti,  un  atto  di
acquisto e' soggetto a trascrizione,  le  successive  trascrizioni  o
iscrizioni non producono effetto se non e'  stato  trascritto  l'atto
anteriore di acquisto. 
 
  Quando  l'atto  anteriore  di  acquisto  e'  stato  trascritto,  le
successive  trascrizioni  o  iscrizioni  producono  il  loro  effetto
secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.