(CODICE CIVILE-art. 2693)
                             Art. 2693. 
 
          (Trascrizione del pignoramento e del sequestro). 
 
  Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che
ordina il sequestro conservativo per gli effetti  disposti  dall'art.
2906. Si deve trascrivere del pari l'atto  di  pignoramento  per  gli
effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.