Art. 270. (Fatti costitutivi del possesso di stato). Il possesso di stato di figlio naturale risulta da piu' fatti i quali nel loro complesso costituiscono grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternita' e' attribuita. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama per padre naturale e che questi abbia, come tale, provveduto al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.