(CODICE CIVILE-art. 2715)
                             Art. 2715. 
 
         (Copie di scritture private originali depositate). 
 
  Le copie delle scritture private depositate presso pubblici  uffici
e  spedite  da  pubblici  depositari  autorizzati  hanno  la   stessa
efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.